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| Notizie circa l’attuazione della normativa regionale sugli uffici stampa nella Pubblica Amministrazione |
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- lo stesso articolo 127 ha previsto l’attuazione di una contrattazione decentrata a livello regionale per l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali da inserire negli uffici stampa previsti dall’art. 58 della legge regionale 33/96; - nonostante siano trascorsi quasi due anni dall’emanazione della legge regionale 2/2002, la mancata approvazione dei regolamenti attuativi continua a creare una situazione di grande confusione ed incertezza normativa, lasciando spazio a scelte del tutto prive di qualsiasi fondamento giuridico e discrezionali; - tale situazione determina innanzitutto l’impossibilità di attuare gli interventi di formazione e riqualificazione del personale interno assegnato agli uffici stampa e agli uffici per le relazioni con il pubblico con la conseguente mortificazione delle professionalità impegnate in tali delicati servizi al cittadino; - allo stesso tempo tale situazione favorisce l’adozione di scelte clientelari ormai divenute pratica diffusa spesso con conseguenze nefaste sulla qualità dei servizi comunicativi resi ai cittadini e, sicuramente disastrose per le finanze degli enti pubblici coinvolti; - a titolo di esempio, la mancata applicazione del comma 4 dell’art. 9 della legge 150/2000 (l’incompatibilità tra incarichi negli uffici stampa e l’esercizio di attività professionali nel settore radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche) determina incredibili e spesso insostenibili sovrapposizioni di ruoli e sovraccarichi di lavoro, con immaginabili conseguenze sulla qualità dell’informazione; - a ciò va aggiunto che in una situazione come quella siciliana, che conta un numero elevatissimo di professionisti dell’informazione privi di collocazione o costretti ad accettare occupazioni sottopagate e prive di tutela, la piena attuazione della normativa sugli uffici stampa e sulla comunicazione istituzionale avrebbe dei risvolti certamente positivi non solo in termini di efficienza comunicativa e servizi resi al cittadino ma anche per i sicuri effetti sull’occupazione; - non si può infatti sottacere che la completa attuazione della normativa comporterebbe la necessità di coprire un elevatissimo numero di posti, certamente non esauriti dalle attuali professionalità presenti all’interno della pubblica amministrazione; per sapere: - per quale motivo non sia stata data piena attuazione all’art. 127 della legge regionale 2/2002 con l’emanazione di tutti i regolamenti attuativi; - se non ritenga di dover sollecitare tutte le amministrazioni pubbliche, così come indicate all’art. 1, comma 2 del D.Lvo 29/93 a dotarsi di Uffici stampa nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 150/2000; - se, nelle more di tali interventi di adeguamento alla normativa e al fine di sollecitare gli stessi, non ritenga di dover adottare opportuni provvedimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche che non hanno avviato procedure concorsuali affinché siano interrotti o non rinnovati quei contratti con personale esterno scelto in modo esclusivamente discrezionale. Palermo, 14 gennaio ’04
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